E SE IMPARASSIMO AD AFFRONTARE I PROBLEMI SENZA RICORRERE SEMPRE ALLE PROROGHE?
E SE IMPARASSIMO AD AFFRONTARE I PROBLEMI SENZA RICORRERE SEMPRE ALLE PROROGHE?
La recente proroga di tre mesi del termine ultimo per effettuare la conservazione delle fatture elettroniche offre lo spunto per una riflessione circa lo status quo e di ciò che manca per una migliore gestione e, soprattutto, semplificazione tanto proclamata ma che, purtroppo, ha visto l’adozione di innumerevoli provvedimenti attuativi non coerenti con la dimensione e con la natura del problema.
Innanzitutto, se di proroga si doveva trattare, questa avrebbe dovuto riguardare la “novità” (si fa per dire) della fatturazione elettronica. Ma allora perché prorogare i termini anche per la conservazione dei libri, registri e documenti, i cui processi erano stati già attivati e completati da tempo? Se da una parte una proroga fa sempre comodo, dall’altra occorre considerare quanto essa sia diseducativa, perché rende il diritto meno certo, sia per il provvedimento in sé (è sintomatica di qualcosa che non è andato come sarebbe stato giusto che andasse) sia per il futuro (si inducono i soggetti destinatari di adempimenti ad aspettarsi che qualsiasi difficoltà si possa risolvere a suon di proroghe, generando attese che non sempre potranno essere accolte).
Fatta questa premessa, in ottica di semplificazione, perché costringere circa 5milioni e mezzo di titolari di P.IVA (di cui almeno 3,5 di piccolissime dimensioni) a preoccuparsi di un adempimento quando invece sarebbe bastato l’intervento di uno solo soggetto? Ci si riferisce in particolare al disposto di cui al comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 che prevede: “Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”. Di fatto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate volto a emanare il predetto provvedimento avrebbe risolto i grattacapi di tantissimi contribuenti; un provvedimento che avrebbe potuto vedere la luce del sole già tre anni fa.
Considerato che il termine per l’adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è stato di recente prorogato al 30 giugno 2021 - sin quando le fatture elettroniche saranno memorizzate nel Sistema di Interscambio (e lo saranno erga omnes quanto meno sino al 30 giugno 2021) - gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti. In claris non fit interpretatio.
Posto che il ritardo nella emanazione del provvedimento, tanto opportuno quanto obbligatorio, non può ricadere sulla testa dei contribuenti, sarebbe stata sufficiente una comunicazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in cui fosse annunciata la prossima emanazione del provvedimento, accompagnata dalla ovvia considerazione che, nelle more, i termini per la conservazione delle fatture elettroniche dovevano considerarsi sospesi.
Nel contempo, si potrebbe prevedere una revisione alla procedura di “caricamento” delle fatture elettroniche nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, quantomeno necessaria per le fatture transitate da SDI prima della data di adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate magari sostituendola con la semplice indicazione dell’intervallo di date per cui il contribuente avesse inteso avvalersi del servizio offerto.
Nell’attesa delle auspicate semplificazioni, nell’ottica di non rendere le cose inutilmente complicate, si ricorda che il Sistema di interscambio genera e trasmette ai mittenti (e conserva, in quanto Ente Pubblico) gli hash delle fatture elettroniche che transitano dal sistema di interscambio, garantendo l’abbinamento tra fattura elettronica xml (in possesso del contribuente) e hash (in possesso dell’Agenzia) e assicurando tutte le condizioni di autenticità, immodificabilità ed integrità della fattura elettronica; che senso ha quindi parlare ancora di obbligo di conservazione delle fatture elettroniche?
Auspicando quindi la emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, idoneo a rendere ex lege già conservate a norma tutte le fatture xml transitate da SDI con la semplice adesione al servizio di consultazione da parte dei contribuenti, si invitano tutti quei portatori di interesse capaci di sensibilizzare anche il legislatore sulla questione: che senso ha oggi “burocratizzare” il digitale seguendo logiche che hanno sin d’ora disciplinato documentazione cartacea?
Uno sforzo quindi di visione che deve andare al di là di interessi personali e di reticenze al cambiamento a vantaggio della collettività.
Per il direttivo di PROdigitale
Dott. Salvatore De Benedictis
Dott. Robert Braga