Obbligo di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e la conseguente Conservazione Sostitutiva a norma

Autore: Robert Braga FATTURAZIONE ELETTRONICA Creato: 23 Maggio 2016

L’articolo 1, commi dal 209 al 214, della orami dimenticata Legge 244/2007, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili nei confronti della Pubblica Amministrazione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, doveva essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

A distanza di ben cinque anni, in data 6 giugno 2013 è entrato in vigore il predetto regolamento mediante pubblicazione in G.U. n.118 del 22/05/2013 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013. Tra i 12 ed i 24 mesi dalla predetto giorno, le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, anche parziale, sino all’invio in forma elettronica.

Il 6 giugno 2014 rappresenta, quindi, una data di svolta “quasi epocale”, una mezza “rivoluzione informatica” al pari di quella industriale di molti decenni fa e dove sono previsti  risparmi indotti per il sistema paese pari ad almeno un miliardo di euro all’anno[1]. Per gli scettici e coloro che sperano in una proroga come accade per altre scadenze imposte dal legislatore può mettersi il cuore in pace; la circolare n.1/DF del MEF del 31 marzo u.s. ha risolto i pochi dubbi applicativi e fornito chiarimenti tecnici che avremo modo di approfondire in proseguo. Non solo, con il D.L. n.66 del 24 aprile 2014 è stata prevista l’anticipazione della scadenza originaria del 06/06/2015 al 31/03/2015 per tutte le restanti Pubbliche Amministrazioni, comprese anche le Amministrazioni Locali che erano ancora in attesa della pubblicazione di apposito regolamento (ad. Es: Regioni, Province, Comuni, ASL, CCIAA, Università, etc.).

 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

 

Occorre innanzitutto fare chiarezza su quali siano le Pubbliche Amministrazioni coinvolte da subito[2] e quelle che saranno interessate all’adempimento a partire dal 31/03/2015.

L’elenco completo delle Amministrazioni Pubbliche è predisposto dall’Istat ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196.

 L’elenco si riferisce a quelle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

Secondo il SEC95[3], ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Seguendo tali criteri[4], le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;

le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;

gli enti di previdenza.

Con la Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2013 è stato pubblicato il nuovo elenco delle amministrazioni pubbliche da parte dell’ISTAT che, per facilitarne la lettura, le ha suddivise per tipologia statistica: 1. Amministrazioni Centrali – 2. Amministrazioni Locali – 3. Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza

Le Amministrazioni Centrali sono rappresentate, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dagli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate), Enti di regolazione dell'attività economica, Enti produttori di servizi economici (ad es. Anas S.p.A., ENAC, Ente nazionale risi, Fondo innovazione tecnologica – FIT, Gruppo Equitalia, etc.) Autorità amministrative indipendenti (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG, Garante per la protezione dei dati personali, etc.) Enti a struttura associativa (ANCI, UNIONCAMERE, etc.) Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Coni, CRI, etc.) Enti e Istituzioni di ricerca (Agenzia spaziale italiana – ENEA, Istituto nazionale di statistica – ISTAT), Polizia di Stato, Scuole Pubbliche, etc.

Fanno parte delle Amministrazioni Locali, fra le altre, le Regioni e province autonome, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Agenzie regionali sanitarie, gli Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), le Aziende ospedaliere, le A.S.L., le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali, le Università, etc.

Per quanto riguarda gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale si possono ricordare l’INPS, l’INAIL, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l’EPPI, l’ENASARCO, etc.

Fatta questa sommaria elencazione occorre ora evidenziare quali Pubbliche Amministrazioni sono interessate dal 06/06/2014 e quali in un secondo momento.

Come richiamato in premessa, l’art. 1 della L. n. 244 del 2007, ai commi 209 e 213, stabilisce la tempistica di attuazione rimandandone l’operatività dalla data di entrata in vigore di un regolamento emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il predetto regolamento è entrato in vigore, come già ricordato, il 6 giugno 2013.

L’art. 6 del predetto decreto stabiliva le tempistiche di adozione che erano distinguibili in quattro momenti: adozione volontaria a decorrere dal 6 dicembre 2013, adozione obbligatoria per alcune P.A. entro il 6 giugno 2014, adozione obbligatoria al 6 giugno 2015 per le restanti PA e adozione obbligatoria per i restanti soggetti (Amm.ni Locali ed intermediari entratel) in attesa di emanazione di apposito decreto.

Con l’entrata in vigore del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 vengono sostanzialmente riviste le predette ultime due scadenze allineandole al 31 marzo 2015.

 

 

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PA E DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

Le specifiche tecniche operative delle Regole Tecniche di cui all’allegato B del D.M. n.55 del 3 aprile 2013 descrivono le modalità con le quali deve essere formata una fattura elettronica indirizzata alla PA e le sue caratteristiche nonché le soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle predette fatture e quelle idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica stessa. La versione 1.1 delle predette regole, valide a far data dal 6 maggio 2014, accolgono anche le precisazioni impartite con la Circolare n.1/DF del MEF del 31 marzo 2014.

Il formato della FE da trasmettere al Sistema di Interscambio è quello denominato XML (eXtensible Markup Language) secondo lo schema predisposto dalle specifiche tecniche del formato della FatturaPA pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione “Documentazione FatturaPA”.

Il fornitore della Pubblica Amministrazione dovrà quindi emettere un documento in formato XML (unico formato riconosciuto) del quale dovrà garantirne l’autenticità e l’integrità[5] mediante apposizione di una firma digitale (oppure di una firma elettronica qualificata[6]). Inoltre, per consentire al Sistema di Interscambio di inoltrare la fattura al corretto ufficio destinatario della stessa, il fornitore dovrà inserire il codice IPA antecedentemente comunicato allo stesso da parte della P.A. oppure che il fornitore ha individuato sul sito www.indicepa.gov.it [7].

Infine, con le novità apportate dall’ultimo comma dell’art.25 del DL 66 di giovedì scorso ha introdotto un ulteriore divieto per le PA ovvero che non possono procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, al fine di garantirne la tracciabilità così come meglio evidenziato al c.2 del predetto articolo.

Per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG - codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto - deve essere riportato all’interno degli strumenti di pagamento (come definito dall’art. 7 comma 3 del D.L. 187/2010). Il CUP, invece, identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico in tutte le sue fasi (corrisponde a una sorta di "codice univoco" di ciascun progetto). Dati questi di cui la Pubblica Amministrazione abbisogna per effettuare i propri controlli di verifica, riconciliazione e approvazione al pagamento.

La leggibilità[8] della fattura è poi garantita dallo stesso Sistema di Interscambio che, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario e finalizzati anche a prevenire possibili contenziosi e per accelerare eventuali interventi di rettifica sulle fatture  a tutto vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento dei seguenti controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario (Ufficio PA):

-  nomenclatura ed unicità del file trasmesso (verifica su denominazione file e sua unicità);

-  integrità del documento (che non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma digitale);

-  autenticità del certificato di firma;

-  conformità del formato fattura;

-  validità del contenuto della fattura (verifica esistenza codice IPA, oltre a CIG e CUP ove richiesti);

-  unicità della fattura;

-  recapitabilità della fattura.

 

Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.

Dopo aver preparato il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.

Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura:

 

Codice Paese - Identificativo univoco del Trasmittente - Progressivo univoco del file

 

Di seguito si esemplificano alcuni file FatturaPA (fattura singola e lotto di fatture):

 

Fattura singola ver. 1.0 con una sola linea di fattura: 
 IT12345678910_11111.xml

Fattura singola ver. 1.0 con più linee di fattura: 
 IT12345678910_22222.xml

Lotto di fatture ver. 1.0 
 IT12345678910_33333.xml

Fattura singola ver. 1.0 firmata con firma XAdES-BES 
 IT12345678910_X1111.xml

Fattura singola ver. 1.0 firmata con firma CAdES-BES
 IT12345678910_11111.xml.p7m

 

Per i meno avvezzi all’informatica che vogliono ancora “vedere” le fatture come se fossero “stampate” su supporto cartaceo, esistono dei visualizzatori che interpretano i dati dei campi del file xml e producono in output una schermata video riportante in maniera leggibile la fattura elettronica, come segue:

________________________
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044-------

Progressivo di invio: 05BH8

Formato Trasmissione: SDI11

Codice Amministrazione destinataria: UF----

E-mail del trasmittente: fatturapa@..........

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01967770031

Codice fiscale: 01967770031

Denominazione: SWING SRL

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO DELLA VITTORIA 5/D

CAP: 28100

Comune: NOVARA

Provincia: NO

Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 002259-------

Denominazione: COMUNE DI R........

...omississ..

 

Va rilevato che la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI (così come dal SDI alla P.A.), potrà essere svolta anche tramite l’ausilio di “intermediari”, cioè operatori che, interfacciandosi con il SDI, ne agevolino sia il processo di produzione e trasmissione della fattura in formato XML, sia l’intera attività di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e dei messaggi scambiati.

L’attività degli intermediari potrà essere svolta anche dai Dottori Commercialisti e di questo ne parleremo al termine del presente elaborato.

 

Gli intermediari o i fornitori per poter interagire con la PA devono soddisfare dei requisiti minimi indispensabili per la sua identificazione definendo uno o più canali di trasmissione/comunicazione attraverso:

1) dotazione di una casella di posta elettronica certificata (o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse)[10];

2)  adesione e sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI;

3) definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di “file transfer” all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

In sintesi, i canali di trasmissione possono quindi essere suddivisi in 5 diversi servizi:

PEC, posta elettronica certificata[11]

SDICOOP, sistema di cooperazione applicativa[12], su rete internet, con protocollo https;

SPCcoop, sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio sul sistema pubblico di cooperazione[13];

SDIFTP, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP[14];

tramite WEB, su canale sicuro, disponibile nella sezione Inviare la FatturaPA sul sito www.fatturapa.gov.it 

 


Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su www.fatturapa.gov.it, l’identificazione avviene attraverso l’indicazione di codice fiscale e password rilasciate dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel oppure, in alternativa, attraverso l’utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente registrata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

 

I passaggi logici al fine dell’invio e ricezione di una fattura elettronica verso la PA possono essere così sintetizzati:

Il fornitore della PA (o suo intermediario) predispone la fattura in formato XML comprensiva del codice IPA e CIG-CUP, se richiesti; firma digitalmente il file con riferimento temporale;

Trasmissione al SDI il file o il lotto di file con uno dei 5 canali messi  a disposizione dal sistema descritti in precedenza;

Il SDI, ricevuti correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua i primi controlli automatici formali;

In caso di in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente);

nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;

nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una ricevuta di consegna della fattura elettronica. E’ questo il momento che, ai sensi dell’art. 21 c.1 del DPR 633/72, la fattura elettronica si può dare per emessa. Ma la stessa valenza si ha anche nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile[15], il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SdI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) - più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna - di effettuare i controlli interni da parte, verosimilmente, dei responsabili del procedimento per quanto attiene alla regolarità ed al contenuto delle fatture, ai dati che siano conformi agli ordini  e contratti, alla corretta indicazione del codice CIG e/o CUP, se richiesti.

dai controlli ne scaturirà una accettazione o un rifiuto;

entro i predetti 15 giorni l’Amministrazione Pubblica (o terzo ricevente), quindi, invierà al SDI una notifica di accettazione/rifiuto della fattura;

il SDI provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Da notare che se entro il termine dei 15 giorni suddetto il SdI non riceve alcuna comunicazione, il SdI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione o terzo ricevente). Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SdI considera chiuso il processo relativo a quella fattura;

ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 23 gennaio 2004, entro 15 giorni dall’emissione il fornitore della PA che ha emesso la fattura elettronica dovrà avviare il processo di conservazione sostitutiva della stessa. Non solo ma occorrerà conservare in modalità sostituiva tutte le varie ricevute telematiche rilasciate dal SdI. Stesso termine è previsto per l’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto la predetta FE.

 

 

Tutti i messaggi/ricevute/notifiche scambiati da e verso emittente e SDI e da questo alla PA sono tutti in formato XML firmato digitalmente e con utilizzo del medesimo canale trasmissivo. Quello di ritorno dalla PA al SDI può non essere firmato digitalmente; le specifiche tecniche e la documentazione di tali messaggi sono riportate nel documento “Struttura dei messaggi di comunicazione del Sistema di interscambio – guida all’utilizzo” (rif. Allegato B-1).

 

 

I BENEFICI PER IMPRESE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DOTTORI COMMERCIALISTI

 

I benefici indotti dall’avvio della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione coinvolgono più soggetti, direttamente o indirettamente, dal momento della creazione della fattura a quello della ricezione per passare alla registrazione e successiva conservazione.

I principali protagonisti possono essere riassunti in almeno tre soggetti: l’impresa quale fornitore di prodotti e/o servizi alla PA, l’Amministrazione Pubblica e i dottori commercialisti.

L’impresa, osservando l’obbligo dell’emissione di fatture elettroniche per forniture di beni  o servizi verso la Pubblica Amministrazione può cogliere l’opportunità di rivedere i processi interni di produzione del predetto documento: gestendo la fattura in solo formato elettronico strutturato può portare a risparmi quantificabili fino a  euro 7,00 a fattura[17].

Se poi si considera di gestire elettronicamente tutto il ciclo dall’ordine al pagamento i risparmi indotti assumono valori ben più alti. Ovviamente occorrerà fare leva su due principi base: l’integrazione e la dematerializzazione. La prima vista come quell’attività volta a fare in modo che tutto il processo logico/documentale sia integrato nei processi aziendali sia interni sia verso i clienti e i fornitori, partendo dall’ordine passando per la consegna (documento di trasporto) per arrivare alla fattura ed al successivo pagamento.

La dematerializzazione rappresenta quel passaggio comportamentale[18] degli operatori tale da “accettare” l’utilizzo dei documenti senza più poterli “toccare con mano”: ordini, conferme d’ordine, avvisi di spedizione, documenti di trasporto, fatture, avvisi di pagamento, ricevute, ecc. verranno scambiati e visualizzati in solo formato elettronico.

I risparmi sono quantificabili sia in termini di migliore produttività del personale sia di risparmio di materiali e costi di gestione degli archivi ( e spazi/luoghi) e trasferimento dei documenti oltre a conseguenti miglioramenti derivanti dall’accuratezza del dato e della tempestività dell’informazione, rendendo efficiente, nel suo complesso, tutto il processo.

La Pubblica Amministrazione, ricevendo le fatture elettroniche in formato strutturato potrà elaborare direttamente le informazioni in esse contenute e, con sistema informativo integrato (difficile che non sia così) protocollare, registrare, tracciare, verificare e autorizzare i pagamenti con un recupero di produttività che va da un minimo di euro 10,00 fino a ca euro 20,00 a fattura. Un risparmio complessivo per la Pubblica Amministrazione quantificabile nell’ordine di 1 miliardo di euro l’anno che potrebbe diventare di 12 miliardi di euro nel caso di coinvolgimento, a livello di Sistema Paese, delle imprese nelle relazioni B2B tra loro e tra imprese e PA[19].

In ogni caso la Pubblica Amministrazione ha tutto interesse all’avvio della fatturazione elettronica[20] per avere quasi “in tempo reale” l’informazione di spesa nei confronti dei propri fornitori tramite il Sistema di Interscambio; informazione oggi che riceve con un ritardo anche di 18 mesi[21]. Non solo, il linguaggio strutturato (xml) delle fatture elettroniche permetterà alla PA di analizzare il contenuto delle singole fatture per tipologia di prodotto/servizio potendo quindi avere un controllo qualitativo della spesa a livello locale e consolidato.

Infine, e non per questo ultimo a livello di importanza, la possibilità per i commercialisti - di qui a breve - di vedersi registrate automaticamente in contabilità le fatture attive e passive dei clienti passando quindi da una fase di data-entry (a basso valore aggiunto) ad una di controllo successivo del dato e soprattutto di analisi e rielaborazione dei flussi informativi ricevuti, liberando tempo a risorse preziose operanti all’interno degli studi da dedicare a nuovi servizi da offrire alla clientela e da fidelizzarla sempre più (ad es: predisposizione di prospetti di andamento economico-patrimoniale mensili/trimestrali o per flussi finanziari di periodo e prospettici).

Inoltre, già intermediari Entratel per l’invio delle dichiarazioni fiscali, i dottori commercialisti possono diventare intermediari alla trasmissione delle fatture elettroniche accreditandosi con una semplicissima procedura telematica presso il sistema di interscambio tramite il sito www.fatturapa.gov.it .

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DM 23 gennaio 2004, entro 15 giorni dall’emissione, il fornitore della P.A. che ha emesso la fattura elettronica dovrà poi avviare il processo di conservazione sostitutiva della stessa.

In un momento particolare di congiuntura economica come quello attuale - che non ha risparmiato neppure gli studi professionali - il dottore commercialista può diventare il protagonista di questa c.d. “rivoluzione informatica” mediante l’attivazione di un sistema di conservazione sostitutiva (per sé e per conto dei propri clienti) e l’assunzione del ruolo di responsabile della conservazione; la Conservazione sostitutiva, infatti, è un’opportunità per ridurre i costi di struttura e fornire nuovi servizi a valore aggiunto di fidelizzazione della clientela; nuove prestazioni legate all’assunzione della predetta responsabilità, alla redazione del manuale della conservazione, all’attività di analisi dei costi/benefici derivanti dall’adozione di un sistema di conservazione sostitutiva, alla consulenza per far adattare le consolidate procedure aziendali della clientela alle novità informatiche che la normativa impone.

Da responsabile alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse, il commercialista procederà poi a conservare sostitutivamente anche i libri ed i registri contabili. Infatti, la conservazione sostitutiva a norma dei documenti e libri in formato digitale è lo sbocco naturale del ruolo già oggi ricoperto per conservare i predetti documenti in formato cartaceo, posto a base del rapporto fiduciario instaurato con i propri clienti.

L’argomento della Conservazione sostitutiva a norma, del Responsabile della conservazione del Manuale della Conservazione e l’analisi delle caratteristiche e delle implicazioni derivanti dall’implementazione della stessa negli studi professionali è oramai di importante attualità e sarà oggetto di un prossimo capitolo.

 

 

[1] Quaderno del fare... Fatturazione elettronica verso la PA, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management Politecnico di Milano, maggio 2013

[2] 06/06/2014

[3] Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali

[4] Cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95.

[5] Art.21 c.3 DPR 633/72

[6] Firma elettronica qualificata è “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma” (art. 1, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un ente certificatore accreditato dall’AGID.

[7] A puro titolo esemplificativo, il codice univoco del Ministero dell’Economia e delle Finanze è M0E2RI

[8] art. 21 c.3 D.P.R. 633/72

[9] rif. Doc.n.24 IRDCEC nov.2013

[10] l’indirizzo PEC a cui destinare i file è: sdi01@pec.fatturapa.it . Il messaggio, comprensivo degli allegati, non può superare i 30MB

 

[11] La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it; il SdI, con il primo messaggio di risposta, notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal SdI per i messaggi in risposta; in questo modo il SdI individua un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente.

[12] ai sensi dell’art.72 c.1 lett. e) del D.Lgs. n.82/2005 – c.d. CAD (Codice Amministrazione Digitale) , il sistema di cooperazione applicativa è la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

[13] ai sensi dell’art. 73 c.2 del CAD, il Sistema Pubblico di Cooperazione è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

[14] File Transfer Protocol

[15] tempi medi dichiarati nelle specifiche tecniche operative delle regole tecniche ALL.B D.M. n.55/2013 par.5.1.2: 48 ore con utilizzo canale PEC, 24 ore negli altri casi

[16] rif. Doc.n.24 IRDCEC nov.2013

[17] Quaderno del fare.. Fatturazione elettronica verso la PA, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management Politecnico di Milano, maggio 2013

[18] da intendersi quasi “epocale”

[19] Quaderno del fare.. Fatturazione elettronica verso la PA, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management Politecnico di Milano, maggio 2013

[20] e lo ha dimostrato con il recentissimo D.L. n.66 del 24 aprile 2014, già richiamato

[21] si pensi alle comunicazioni ricevute dai Comuni italiani a seguito dell’invio dei certificati di bilanci consuntivi entro giugno dell’anno successivo (ad esempio la spesa effettuata a gennaio 2013 di un Ente Locale viene certificata alla Ragioneria di Stato a giugno 2014)



Articoli Correlati